SCADENZA A FINE MESE PER LA COMUNICAZIONE DI LAVORI USURANTI
Salvo proroghe dell’ultima ora, il prossimo 31 marzo 2017 scadrà il termine entro il quale numerosi datori di lavoro dovranno trasmettere telematicamente al Ministero del Lavoro la consueta comunicazione annuale (modello LAV_US) dell’eventuale svolgimento di lavorazioni usuranti nel corso dell’anno precedente (in questo caso il 2016).
L’adempimento in questione è previsto dall’art. 5 del DLgs. 67/2011 e dall’art. 6 del DM 20 settembre 2011 e riguarda tutti i datori di lavoro che impiegano dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali ad esempio i lavori usuranti ex art. 2 del DM 19 maggio 1999 (lavori in galleria, cave o miniere, in cassoni ad aria compressa, lavori svolti da palombari, lavori ad alte temperature, ecc.), i lavori notturni, nonché i lavori usuranti c.d. “a catena” ex art. 1, comma 1 lett. c) del DLgs. 67/2011, oppure attività che consistano nella guida di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Sul punto, si ricorda che l’adempimento è correlato alla possibilità per i lavoratori appartenenti alle predette categorie di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico. In materia, si ricorda che il legislatore è intervenuto recentemente ai commi da 206 a 208 dell’art. 1 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo alcune misure di favore per coloro che hanno svolto attività lavorative usuranti.
Innanzitutto, si è disposta l’abrogazione del comma 17-bis dell’art. 24 del DL 201/2011, rimuovendo le c.d. “finestre” per accedere al trattamento pensionistico.
Inoltre, si è reso possibile, mediante apposita modifica dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 21 aprile 2011 n. 67, accedere al trattamento pensionistico anticipato optando alternativamente: per il requisito che richiede l’aver svolto una delle attività lavorative usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 (previsto fino al 31 dicembre 2017 dalla previgente disciplina); per quello che richiede l’aver svolto tali attività per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (così come previsto dal 1° gennaio 2018 ai sensi della disciplina previgente). Infine, sono stati disapplicati gli adeguamenti alla speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010, previsti con riferimento agli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.
Inoltre, si è reso possibile, mediante apposita modifica dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 21 aprile 2011 n. 67, accedere al trattamento pensionistico anticipato optando alternativamente: per il requisito che richiede l’aver svolto una delle attività lavorative usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 (previsto fino al 31 dicembre 2017 dalla previgente disciplina); per quello che richiede l’aver svolto tali attività per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (così come previsto dal 1° gennaio 2018 ai sensi della disciplina previgente). Infine, sono stati disapplicati gli adeguamenti alla speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010, previsti con riferimento agli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.
Tornando all’adempimento in argomento, si ricorda che i datori di lavoro possono compilare – anche tramite gli intermediari autorizzati ex L. 12/79, quali consulenti del lavoro, commercialisti, eccetera – il modello on line “LAV_US”, dopo essersi accreditati al sistema con le modalità indicate dal Ministero del Lavoro nell’apposita sezione del portale Cliclavoro.
Con particolare riferimento alle modalità di compilazione del predetto modello LAV_US, si ricorda che nell’inserimento dei dati occorre prestare particolare attenzione, oltre ai riferimenti dell’azienda (matricola aziendale INPS o quella dell’Ente previdenziale cui l’impresa risulta iscritta, il codice cliente attribuito dall’INAIL, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane, il codice del settore di attività), anche a quanto richiesto nella Sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”.
Con particolare riferimento alle modalità di compilazione del predetto modello LAV_US, si ricorda che nell’inserimento dei dati occorre prestare particolare attenzione, oltre ai riferimenti dell’azienda (matricola aziendale INPS o quella dell’Ente previdenziale cui l’impresa risulta iscritta, il codice cliente attribuito dall’INAIL, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane, il codice del settore di attività), anche a quanto richiesto nella Sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”.
Infatti, in corrispondenza di ogni unità produttiva inserita dall’utente, occorrerà indicare i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti. In particolare, oltre al nome e cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto.
Occorre indicare anche eventuali lavoratori somministrati
Occorrerà, inoltre, indicare anche i dati dei lavoratori somministrati impegnati in attività usuranti.
Come sopra accennato, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno per le lavorazioni di cui al DM 19 maggio 1999, per il lavoro notturno, il lavoro “a catena” e la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Tuttavia, si ricorda che in caso di svolgimento di lavorazioni a catena (indicate dall’art. 1 comma 1, lett. c) del DLgs. n. 67/2011) la comunicazione in argomento va comunque effettuata entro 30 giorni dall’inizio delle stesse.
Infine, si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione, comporta per il datore di lavoro l’applicazione di una sanzione amministrativa avente un importo variabile da 500 a 1.500 euro.
Come sopra accennato, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno per le lavorazioni di cui al DM 19 maggio 1999, per il lavoro notturno, il lavoro “a catena” e la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Tuttavia, si ricorda che in caso di svolgimento di lavorazioni a catena (indicate dall’art. 1 comma 1, lett. c) del DLgs. n. 67/2011) la comunicazione in argomento va comunque effettuata entro 30 giorni dall’inizio delle stesse.
Infine, si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione, comporta per il datore di lavoro l’applicazione di una sanzione amministrativa avente un importo variabile da 500 a 1.500 euro.
INFO: Fenapi
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