LA DOMANDA DI PENSIONE CON «OPZIONE DONNA» SI PUÒ PRESENTARE SEMPRE
Mentre giorno 23 marzo, al termine dell’incontro del Governo con le organizzazioni sindacali sulla riforma previdenziale, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha reso noto che nei prossimi giorni saranno presentati i decreti attuativi dell’APE, sulla scorta delle numerose novità in materia di anticipo pensionistico previste dalla legge di bilancio 2017 l’INPS è recentemente intervenuto con il messaggio n. 1182/2017, fornendo alcuni chiarimenti in merito all’estensione dell’ambito di applicazione del c.d. “regime opzione donna” ex art. 1 comma 9 della L. 243/2004, operato appunto dalla L. 232/2016.
Ricordiamo, in sintesi, che il citato regime consente alle lavoratrici dipendenti e autonome di poter accedere al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, a condizione che le stesse optino integralmente per il – meno favorevole – sistema di calcolo contributivo.
In seguito all’ultimo intervento normativo previsto all’art. 1 comma 222 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) tale facoltà è stata estesa, dal 1° gennaio di quest’anno, anche alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2015, non hanno maturato i requisiti anagrafici richiesti unicamente per effetto degli incrementi della speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010.
Tale misura di favore riguarda pertanto le lavoratrici che, entro il 2015, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le Gestioni esclusive dell’AGO, 34 anni, 11 mesi e 16 giorni), nonché un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e a 58 anni per le autonome.
In pratica, la disposizione della legge di bilancio 2017 ha “sterilizzato” per l’occasione gli effetti degli adeguamenti triennali legati alla speranza di vita, in base ai quali i requisiti anagrafici richiesti risultavano invece essere: 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti; 58 anni e 3 mesi per le autonome.
In pratica, la disposizione della legge di bilancio 2017 ha “sterilizzato” per l’occasione gli effetti degli adeguamenti triennali legati alla speranza di vita, in base ai quali i requisiti anagrafici richiesti risultavano invece essere: 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti; 58 anni e 3 mesi per le autonome.
Nel messaggio n. 1182/2017, l’INPS ribadisce poi che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico in argomento, restano fermi il regime degli incrementi della speranza di vita (dal 1° gennaio 2016 si conferma dunque l’aumento di ulteriori 4 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. “finestre mobili”) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.
A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 ha compiuto 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma e in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico con il regime opzione donna, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.
A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 ha compiuto 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma e in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico con il regime opzione donna, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.
Si precisa altresì che le lavoratrici possono presentare in qualsiasi momento, anche successivo all’apertura della c.d. “finestra mobile”, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.
Sul punto, ricordiamo che lo stesso Istituto previdenziale, con il messaggio n. 9231/2014, ha chiarito che la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi nonché delle altre condizioni previste dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Sul punto, ricordiamo che lo stesso Istituto previdenziale, con il messaggio n. 9231/2014, ha chiarito che la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi nonché delle altre condizioni previste dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Domanda in modalità telematica
Operativamente, la domanda per accedere al “regime sperimentale donna” deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: web, accedendo ai servizi telematici utilizzabili direttamente dal cittadino tramite PIN o SPID attraverso il portale dell’INPS; contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; rivolgendosi ai patronati e tutti gli intermediari dell’INPS, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Fonte: www.eutekne.info
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