ANF E ASSEGNO DI MATERNITÀ: GLI IMPORTI 2017
L’INPS, con la Circolare n. 55 dell’8 marzo 2017, ha comunicato gli importi delle prestazioni sociali (assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concesso dai Comuni) e i nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all’anno 2016, ma presentate successivamente al 1° gennaio 2017.
A tal proposito, particolare rilevanza assume la disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287, secondo la quale “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Quindi, considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” ed il periodo “gennaio 2016 – dicembre 2016” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno.
Ergo, i cittadini che presentano - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - una domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni (anno di competenza 2016) spetterà un assegno mensile di 141,30 euro. Per averne diritto è necessario possedere un ISEE, per l’anno 2016, non superiore a 8.555,99 euro. Per quanto riguarda, invece, i soggetti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1° gennaio 2017, per figli nati precedentemente a tale data, spetta un assegno complessivo di 1.694,45 euro (pari a 338,89 euro per cinque mensilità).
In quest’ultimo caso, il valore ISEE da tenere in considerazione per le nascite, gli affidamenti e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2016, è pari a 16.954,95 euro. È bene precisare sin da ora, che gli importi menzionati si riferiscono a un nucleo familiare standard (composto cioè da cinque persone, di cui almeno tre minorenni). Mentre per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza stabilita dal D.Lgs. n. 109/1998.
A seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo (FOI), fissata nella misura del -0,1% (tra il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016), e considerato che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1 co. 287 ha disposto che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) non può essere inferiore a zero, si confermano gli stessi importi delle prestazioni in trattazione già applicati nell’anno 2016 (INPS, Circolare n. 46/2016).
La riforma del c.d. “Riccometro” (disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) ha stabilito che le nuove soglie di reddito da tenere conto per determinare la spettanza di una prestazione sociale, non si riferiscono più all’ISE bensì all’ISEE.
Dal 1° gennaio 1999, i Comuni possono concedere alle famiglie con particolari requisiti (numero di componenti, valore ISEE, ecc.), un aiuto mensile per tredici mensilità, erogato dall’INPS (mentre la richiesta va fatta al Comune).
La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Per poter beneficiare dell’agevolazione occorre:
essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato;
avere un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori;
essere in possesso di risorse reddituali e patrimoniali, riferite al nucleo familiare, calcolate in base all’ISEE, non superiori ai valori annualmente stabiliti.
I VALORI 2017
Per l’anno 2017, l’assegno al nucleo familiare dei Comuni è pari a 141,30 euro mensili, che su 13 mensilità ammonta a 1.836,90 euro. Affinché l’interessato possa beneficiare della prestazione in argomento, non deve superare il limite massimo ISEE, che per il corrente anno è pari a 8.555,99. Per aver diritto all’intera prestazione, è richiesto che il valore ISEE non superi l’importo pari alla differenza dell’ISEE previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell’assegno su base annua, quindi a € 6.719,09.
L’assegno di maternità, valevole per un periodo massimo di 5 mesi, è corrisposto alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 La prestazione, per tutti gli eventi ricadenti nel 2017, è pari a 338,89 euro mensili, che per 5 mensilità è pari a 1.694,45 euro.
Assegno di maternità:
338,89 euro mensili;
1.694,45 euro complessivi.
In tal caso, il valore dell’ISEE da rispettare, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 16.954,95 euro. La prestazione in argomento va richiesta al Comune di residenza entro sei mesi dall’evento (nascita, affidamento o adozione) e spetta in misura intera se la richiedente non percepisce altri redditi; in caso contrario, si ha diritto alla differenza.
Fonte: FiscalFocus

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