INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
È stata pubblicata lo scorso 1 marzo la Circolare INPS n. 40 con cui prende il via la piena operatività del cd. “Bonus occupazione giovani”: nel documento di prassi l’Istituto chiarisce i requisiti e le condizioni che legittimano la spettanza dell’agevolazione nonché la procedura di richiesta del beneficio. La misura riguarda tutti i datori di lavoro anche non imprenditori, che assumono giovani dai 16 ai 29 anni di età, non inseriti in un percorso di studio o formazione. Lo sgravio si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Requisiti e condizioni per la spettanza
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alla sussistenza, in capo al datore di lavoro, di una serie di requisiti:
regolarità contributiva;
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
applicazione dei principi generali in materia d'incentivi all’occupazione stabiliti dal Jobs Act.
In applicazione di tali principi generali, è possibile affermare che l’incentivo non spetta se:
- l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente per legge o contrattuale;
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che il diritto di precedenza spetta solo a condizione che il lavoratore abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà ad essere riassunto;
- presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, riferite a lavoratori inquadrati nel medesimo livello con cui si vuole inquadrare il giovane neoassunto;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il soggetto che assume ovvero in caso di sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita della frazione d’incentivo corrispondente al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni, anche in somministrazione, effettuate dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017:
- a tempo determinato, di durata pari o superiore a sei mesi; - a tempo indeterminato; anche a tempo parziale. Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio è invece escluso in caso di:
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
contratto di lavoro domestico;
contratto di lavoro intermittente;
prestazioni di lavoro accessorio.
La Legge prevede un principio generale secondo il quale l’agevolazione è applicabile una sola volta al medesimo lavoratore: una volta concessa, non è possibile rilasciare ulteriori autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio. L’unica deroga è ammessa in caso di proroga dei rapporti a tempo determinato, per i quali è possibile rilasciare una seconda autorizzazione.
Non si ha diritto ad un ulteriore incentivo in caso di trasformazione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a tempo determinato.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda: il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
il 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Il tetto massimo mensile è dunque pari ad euro 335,83 in caso di rapporto a tempo determinato, 671,66 euro in caso di rapporto a tempo indeterminato. La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima prevista, in coincidenza di mesi successivi durante i quali la fruizione dello sgravio si assesti sotto soglia.
La sospensione del periodo di godimento dell’agevolazione, con differimento temporale della fruizione, può avvenire esclusivamente nei casi di assenza dal lavoro per il congedo di maternità obbligatorio. In ogni caso l’incentivo deve comunque essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni sugli aiuti “de minimis”.
Il superamento di tali limiti è ammesso unicamente nel caso in cui:
1. il giovane da assumere, all’atto dell’assunzione, abbia un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni e si realizzi un incremento occupazionale netto;
2. il giovane sia di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, e, oltre a realizzare dell’incremento occupazionale netto, la persona da assumere: Ø sia priva d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione, pari a 8.000 euro); Ø non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; Ø abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; Ø sia occupata in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo sul modulo “OCC.GIOV.”, che sarà reso disponibile entro il prossimo 16 marzo all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet istituzionale dell’INPS.
Nel modulo vanno indicati:
le generalità del lavoratore da assumere;
la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
l’aliquota contributiva datoriale.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, effettuate le necessarie verifiche sugli archivi informatici dell’ANPAL, calcolerà l’importo dell’incentivo spettante, verificherà la disponibilità residua della risorsa, ed informerà il datore di lavoro dell’avvenuta prenotazione delle somme.
Entro i successivi sette giorni di calendario il datore di lavoro dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del Bonus, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Fonte: www.fiscal-focus.it
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