LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA: ONLINE LA BOZZA DEL MODELLO
Il 21.03.2017 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'adempimento obbligatorio della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva, sono state pubblicate le bozze di:
modello comunicazione liquidazione periodica Iva;
istruzioni per la compilazione del modello;
specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Ricordiamo che l'adempimento della trasmissione telematica obbligatoria dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto dal D.L. n. 193 del 22.10.2016 art. 4 comma 1, convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016, le cui scadenze di presentazione sono state modificate in occasione dell'approvazione del Decreto Milleproroghe.
I modelli sono composti da:
Frontespizio: dove sono riepilogati tutti i dati fiscali del contribuente, del dichiarante nel caso in cui sia diverso dal contribuente. Sempre nel Frontespizio trovano spazio anche i dati relativi all'impegno alla trasmissione telematica nel caso in cui il Contribuente abbia conferito mandato per l'invio da un professionista.
-Quadro “VP” - Liquidazioni periodiche Iva: il quadro riepiloga tutte le operazioni (sia in termini di imponibili che in termini di imposta) attive e passive nonché gli eventuali crediti precedenti ed il loro eventuale utilizzo in relazione al periodo (mese o trimestre) di riferimento ed indicato nel Frontespizio (campo anno di imposta) e nel Quadro “VP” rigo 1 (mese o trimestre).
Con riferimento ai termini di trasmissione riepiloghiamo le scadenze per l'anno d'imposta 2017 (primo anno di introduzione dell'adempimento obbligatorio):
1^ trimestre 2017: entro il 31.05.2017
2^ trimestre 2017: entro il 16.09.2017
3^ trimestre 2017: entro il 30.11.2017
4^ trimestre 2017: entro il 28.02.2018.
Nel caso in cui con riferimento ad uno stesso periodo ed entro il termine ordinario di trasmissione della Comunicazione, vengono trasmesse più Comunicazioni, l'ultima trasmessa sostituisce tutte le precedenti.
Soggetti obbligati: sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche tutti i soggetti passivi Iva, anche nel caso di liquidazione a credito, ad eccezione di:
soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (per esempio quei soggetti che hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti Iva art. 10);
soggetti non obbligati alle liquidazioni periodiche Iva in quanto rientranti nei regimi dei minimi o forfettari;
tutto ciò sempre che nel corso del periodo di imposta tali condizioni non vengano meno.
Sanzioni: in caso di inadempimento le sanzioni amministrative vanno da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del D.L. n. 78 del 30.05.2010.
Le sanzioni di cui sopra possono essere ridotte del 50% se la trasmissione avviene nei 15 gg successivi alla scadenza originaria ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11 comma 2 ter del Decreto Legislativo n. 471 del 18.12.1997).
Fonte: www.fiscal-focus.it
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