INVALIDITÀ CIVILE: QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA DI RIESAME?
L’INPS illustra i casi in cui è possibile presentare istanza di riesame a seguito di perdita del requisito socio-economico
INPS
Il pensionato che vede respingersi la domanda d’invalidità civile per mancanza dei requisiti socio-economici, e poi in un momento successivo crede di aver perfezionato tali requisiti, può tranquillamente ripresentare un’istanza di riesame tramite l’invio de modello “AP93”. In tal caso, alla domanda bisogna allegare il verbale sanitario in corso di validità, e non è necessario riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica. La decorrenza della prestazione, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, sarà posta dal mese successivo alla data di presentazione del predetto modello.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1487/2017 a seguito di alcuni quesiti in merito al requisito socio-economico dopo la reiezione, revoca o sospensione della domanda di invalidità civile, cecità o sordità.
Invalidità civile – La pensione di invalidità civile, introdotta dall'articolo 12 della legge 118/1971, è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Al riguardo, si specifica che dal 1° gennaio 2016 il limite massimo per il riconoscimento del sostegno è stato elevato a 65 anni e 7 mesi e, per gli anni successivi, dovrà essere adeguato ai sensi della speranza di vita.
La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2017, a 279,47 € al mese (3.633,11 €).
Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, pari per l'anno 2017, a 16.532,10€.
Revoca prestazione per perdita requisito socio-economico – Oltre alla reiezione della domanda d’invalidità civile per superamento del livello di reddito massimo, è possibile che l’INPS possa revocare la prestazione in commento per sopravvenuta perdita del requisito socio-economico, come ad esempio la permanenza all’estero per un periodo superiore all’anno dopo la sospensione della prestazione.
Tuttavia, anche in tal caso, qualora successivamente l’interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che consentono l’erogazione della prestazione, sarà possibile presentare una domanda di ripristino della prestazione economica tramite l’invio del modello AP93, al quale dovrà allegare il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso.
Dunque, non sarà necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario e la domanda sarà accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93.
Sospensione prestazione per perdita requisito socio-economico – Altro caso affrontato dall’INPS in cui è possibile presentare istanza di riesame della prestazione economica, riguarda la sospensione per perdita temporanea dei requisiti socio-economici prescritti (ricovero, venir meno della frequenza, superamento dei requisiti reddituali per liquidazione di arretrati, ecc.). In quest’ultimo caso, laddove l’interessato ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione. Anche in questo caso non sarà necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario.
Disposizioni comuni – In tutte e tre le fattispecie descritte, l’INPS specifica che non è necessario procedere all’accertamento sanitario in quanto già effettuato; tuttavia, ciò è valevole solamente se il verbale sanitario non preceda di almeno due anni la presentazione del modello AP93. In caso contrario, infatti, sarà cura dell’INPS, prima della liquidazione, sottoporre il verbale alla UOC/UOS competente, affinché valuti se sussistano le condizioni per sottoporre l’interessato ad un nuovo accertamento sanitario. In tal caso l’eventuale liquidazione avverrà all’esito del predetto accertamento.
Interessi legali – Infine, l’INPS tiene a ricordare che gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da “quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante”.
Ne consegue che:
la data di trasmissione del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;
gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione dell’AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si addivenga al pagamento.
AUTORE: DANIELE BONADDIO
Fonte: Fiscal Focus
INPS
Il pensionato che vede respingersi la domanda d’invalidità civile per mancanza dei requisiti socio-economici, e poi in un momento successivo crede di aver perfezionato tali requisiti, può tranquillamente ripresentare un’istanza di riesame tramite l’invio de modello “AP93”. In tal caso, alla domanda bisogna allegare il verbale sanitario in corso di validità, e non è necessario riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica. La decorrenza della prestazione, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, sarà posta dal mese successivo alla data di presentazione del predetto modello.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1487/2017 a seguito di alcuni quesiti in merito al requisito socio-economico dopo la reiezione, revoca o sospensione della domanda di invalidità civile, cecità o sordità.
Invalidità civile – La pensione di invalidità civile, introdotta dall'articolo 12 della legge 118/1971, è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Al riguardo, si specifica che dal 1° gennaio 2016 il limite massimo per il riconoscimento del sostegno è stato elevato a 65 anni e 7 mesi e, per gli anni successivi, dovrà essere adeguato ai sensi della speranza di vita.
La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2017, a 279,47 € al mese (3.633,11 €).
Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, pari per l'anno 2017, a 16.532,10€.
Revoca prestazione per perdita requisito socio-economico – Oltre alla reiezione della domanda d’invalidità civile per superamento del livello di reddito massimo, è possibile che l’INPS possa revocare la prestazione in commento per sopravvenuta perdita del requisito socio-economico, come ad esempio la permanenza all’estero per un periodo superiore all’anno dopo la sospensione della prestazione.
Tuttavia, anche in tal caso, qualora successivamente l’interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che consentono l’erogazione della prestazione, sarà possibile presentare una domanda di ripristino della prestazione economica tramite l’invio del modello AP93, al quale dovrà allegare il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso.
Dunque, non sarà necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario e la domanda sarà accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93.
Sospensione prestazione per perdita requisito socio-economico – Altro caso affrontato dall’INPS in cui è possibile presentare istanza di riesame della prestazione economica, riguarda la sospensione per perdita temporanea dei requisiti socio-economici prescritti (ricovero, venir meno della frequenza, superamento dei requisiti reddituali per liquidazione di arretrati, ecc.). In quest’ultimo caso, laddove l’interessato ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione. Anche in questo caso non sarà necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario.
Disposizioni comuni – In tutte e tre le fattispecie descritte, l’INPS specifica che non è necessario procedere all’accertamento sanitario in quanto già effettuato; tuttavia, ciò è valevole solamente se il verbale sanitario non preceda di almeno due anni la presentazione del modello AP93. In caso contrario, infatti, sarà cura dell’INPS, prima della liquidazione, sottoporre il verbale alla UOC/UOS competente, affinché valuti se sussistano le condizioni per sottoporre l’interessato ad un nuovo accertamento sanitario. In tal caso l’eventuale liquidazione avverrà all’esito del predetto accertamento.
Interessi legali – Infine, l’INPS tiene a ricordare che gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da “quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante”.
Ne consegue che:
la data di trasmissione del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;
gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione dell’AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si addivenga al pagamento.
AUTORE: DANIELE BONADDIO
Fonte: Fiscal Focus
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