SPESOMETRO ANNUALE: CONTRIBUENTI MENSILI 10.04
Confermati i limiti per Commercianti al minuto e Tour Operator (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68495)
Per tale comunicazione le scadenze programmate nel 2017, con riferimento all’anno di imposta 2016, sono:
- 10.04.2017 per i contribuenti mensili;
- 20.04.2017 per i contribuenti trimestrali.
Per lo “spesometro annuale” le suddette scadenze rappresentano le ultime, essendo stato introdotto, dal D.L. n. 193/2016 del 22.10.2016 (convertito con modificazione in Legge 225 del 01.12.2016 l’obbligo, all’articolo 4 comma 1 che ha sostituito l’articolo 21 del D.L. n. 78/2010), l’obbligo dell’invio trimestraledella “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” a decorrere dall’anno di imposta 2017.
Il “nuovo spesometro 2017”, nel suo primo anno di introduzione dell’obbligo, prevede l’invio dei dati con cadenza semestrale ovvero entro il 18.09.2017 (essendo il 16.09.2017 feriale) per il primo semestre ed entro il 28.02.2018 per il secondo semestre, come previsto dal Decreto Milleproroghe.
Ritornando invece all’imminente scadenza del 10.04.2017 per i contribuenti mensili, nella comunicazione dei dati relativi all’anno di imposta 2016 dovranno essere indicate tutte le operazioni, ricevute ed effettuate, con riferimento a ciascun fornitore e cliente a prescindere dall’importo delle stesse.
Modalità di invio e soggetti obbligati - L’invio, che dovrà avvenire telematicamente mediante i consueti servizi Fisconline (se direttamente a cura del contribuente) o Entratel (se l’incarico è affidato ad un Intermediario o Professionista abilitato ai servizi telematici), potrà essere effettuato:
- in forma analitica: trasmettendo i dati con riferimento a ciascuna fattura ricevuta o emessa;
- in forma aggregata: trasmettendo i dati per l’ammontare complessivo di imponibile e imposta con riferimento al singolo fornitore o cliente.
Sono obbligati all’invio dello spesometro i soggetti passivi Iva (a prescindere dal regime contabile ordinario o semplificato) che hanno posto in essere, nell’anno di imposta 2016, operazioni rilevanti ai fini Iva, siano esse imponibili, non imponibili od esenti.
Soggetti esonerati - Non sono altresì obbligati all’invio dello spesometro i soggetti, passivi Iva, che:
- hanno aderito al regime dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011) o al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014);
- lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni;
- gli organismi di diritto pubblico;
- effettuano operazioni di importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 633/72;
- effettuano operazioni intracomunitarie;
- effettuano operazioni già oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
Con particolare riferimento ai soggetti esonerati l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito istituzionale il Provvedimento n. 68495del 06.04.2017, che ha ulteriormente precisato che, con riferimento all’anno di imposta 2016, sono esonerati dall’obbligo dell’invio dello spesometro:
- le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 della Legge 31.12.2009 n. 196, nonché le Amministrazioni autonome;
- i commercianti al minuto o soggetti ad essi equivalenti, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/72, con riferimento alle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000,00 al netto di Iva;
- i tour operator, di cui all’articolo 74 ter del D.P.R. 633/72 per le operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.600,00, al lordo di Iva.
Il contenuto del Provvedimento era stato anticipato dal Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 24.03.2017, con l’obiettivo di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei Contribuenti che risultano comunque monitorati per altri adempimenti.
Ravvedimento - Nel caso in cui il contribuente abbia provveduto ad inviare la comunicazione e riscontri, (entro la naturale scadenza dell’adempimento), la necessità di provvedere ad una correzione od integrazione dei dati già trasmessi, potrà farlo trasmettendo una nuova comunicazione, senza l’applicazione di sanzioni, che sostituirà completamente quella già precedentemente inviata.
Nel caso invece di, omessa comunicazione o comunicazione con dati incompleti e non veritieri, dopo la scadenza, al contribuente sarà consentito di regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, in quanto per le suddette violazioni sono applicabili le sanzioni che vanno da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00.
AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Fonte: FISCAL FOCUS
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