CREDITO MEZZOGIORNO: NUOVI CHIARIMENTI PER CHI INVESTE AL SUD
BONSUS
È stata pubblicata ieri in tarda serata la Circolare 12/E contenente le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla fruibilità e applicabilità del credito d’imposta, anche detto bonus Sud, dove la legge 27 febbraio 2017, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, reca norme di modifica alla disciplina del credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilita 2016), a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. In particolare, la legge n. 18 del 2017 ha introdotto nel decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, l’articolo 7-quater che reca le modifiche alla disciplina del credito d’imposta del Mezzogiorno.
La nuova disciplina del credito d’imposta – In sintesi le modifiche che incidono sul bonus per chi investe al Sud prevedono:
l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).
l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).
In merito alla tempistica, si ricorda che la decorrenza delle nuove disposizioni coincide con la data di entrata in vigore della legge stessa di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, il cosiddetto D.L. Mezzogiorno, avvenuta il 1° marzo 2017. Pertanto, le nuove norme si applicano a partire dalla medesima data, invece l’estensione del credito d’imposta all’intero territorio della regione Sardegna ha effetto, dal 1° gennaio 2017.
La disciplina attribuisce un credito di imposta per l'acquisizione di alcuni beni strumentali nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale:
il 20% per le piccole imprese,
il 15% per le medie imprese,
il 10% per le grandi imprese.
il 20% per le piccole imprese,
il 15% per le medie imprese,
il 10% per le grandi imprese.
Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che acquisiscano beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Il beneficio è relativo ad acquisti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (art. 1, comma 99), mentre il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese. Per gli acquisti mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, escluse le spese di manutenzione (l’articolo 1, comma 101); inoltre l’art. 1, comma 102 stabilisce che il credito non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati.
Infine le modalità per poter fruire del credito d’imposta, prevedendo l’invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate contenente i dati degli investimenti agevolabili e il rilascio da parte di quest’ultima dell'autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS
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