BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE: L’INSERIMENTO NEL 730/2017

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono richiedere una detrazione Irpef per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Condizioni da rispettare - Ai fini della richiesta del beneficio e quindi del suo inserimento nel prossimo modello dichiarativo è necessario che:
il vincolo matrimoniale risulti nel 2016, non rilevando il requisito di durata;
in presenza di una coppia convivente more uxorio la convivenza deve durare da almeno tre anni; tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016, ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7/E 2016, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
• essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.
I requisiti appena elencati sono considerati soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione.
Ad esempio se e una coppia coniugata acquista i mobili a Gennaio 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare a Settembre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.
Venendo all’individuazione dei beni agevolabili la stessa circolare sopra richiamata rimanda all’ambito oggettivo riconducibile “al bonus mobili e grandi elettrodomestici” (art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013) che in via generale riconosce l’agevolazione, fermo restando che mobili devono essere nuovi, a titolo esemplificativo, per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, o carta di credito o di debito. Nel caso di pagamento, con carta di credito o debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento avviene con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare l’apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Pare opportuno sottolineare che il beneficio in commento non è stato prorogato per le spese sostenute nel 2017.
L’inserimento nel 730/2017 – Detto che l’agevolazione trova applicazione per le spese sostenute nel 2016, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale le stesse devono essere indicate in riferimento alla 1° delle 10 quote spettanti, nella prossima dichiarazione dei redditi; nello specifico, in relazione al modello 730/2017 è interessato dalla compilazione il quadro E, rigo “E 58” (Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie). Supponendo una spesa sostenuta nel 2016 pari a 18.000 € il quadro sarà da compilare nel seguente modo:
Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio;
Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero di rata che per l’anno 2016 sarà pari a 1.

Colonna 3 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 16.000 euro.


Fonte: www.fiscal-focus.it

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