DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE. IL PUNTO SULLA BASE DEI CHIARIMENTI DI PRASSI

La Legge di bilancio 2017 interviene anche in materia di detrazione delle spese scolastiche prevedendo un maggiore beneficio fiscale già a partire dalle spese sostenute nel 2016. 

Se prima dell’intervento della Manovra 2017, la detrazione fiscale massima da poter inserire nella prossima dichiarazione dei redditi era pari a 76 € (19% di 400 €), ora per effetto delle nuove disposizioni normative già in essere, si passa a 107.16, con un incremento di circa il 30%.
Normativa - Il T.U.I.R. all’art. 15 lettera e-bis, prevede una detrazione del 19% e spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

In particolare la Legge di bilancio al comma 617 intervenendo sulle disposizioni normative dell’articolo appena richiamato aumenta l’importo massimo per alunno o studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF relativamente alle spese sostenute per la frequenza scolastica. Si passa da un importo massimo detraibile di 400 (sul quale calcolare la detrazione del 19%):
·         a € 564 per il 2016,
·         € 717 per il 2017,
·         € 786 per il 2018 ed
·         € 800 dal 2019.

I chiarimenti di prassi - L’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con diversi documenti di prassi fornendo specifici chiarimenti; con la circolare 3/E del 2 marzo 2016, in riferimento ai criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della lett. i-octies) dello stesso art. 15, senza limite di importo, ha precisato, interpellando il M.I.U.R., che alla luce del combinato disposto delle lett. e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies).
Sono invece oggetto di detrazione ai sensi dell’art. 15 lettera e-bis (detrazione 19%):
·         la tassa di iscrizione;
·         la tassa di frequenza; e
·         le spesa per la mensa scolastica.

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Su questo punto si sperava un intervento ad hoc della Legge di bilancio in quanto proprio tali voci di spesa determinano i maggiori esborsi per i contribuenti.
Possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi (Risoluzione 68/e del 4 agosto 2016), quali: 

·         l’assistenza al pasto;
·         il pre e post scuola. Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.


Diverso parere è stato invece espresso, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Non è quindi possibile detrarre le spese per il trasporto scolastico.

Fonte: www.fiscal-focus.it

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