SPESE UNIVERSITARIE: NON SONO DETRAIBILI I COSTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI

Il rilascio di certificati universitari, le eventuali more e sanzioni sulle tasse e i contributi dovuti per i corsi frequentati e il duplicato del badge identificativo o del libretto dello studente sono spese universitarie non detraibili e dunque non vanno indicate in dichiarazione nel campo “Totale spese sostenute nell'anno solare per iscrizione, tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare”.
Per contro, vanno indicate le spese perla ricongiunzione di carriera, per l’iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, per la frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale, per i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.
A precisarlo è una delle risposte alle FAQ sulle spese universitarie pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.
Altra questione affrontata dall’Amministrazione finanziaria riguarda l’imposta di bollo detraibile. Analogamente a quanto precisato in materia di spese per iscrizione, tasse e contributi, anche l’imposta di bollo versata per il rilascio di certificati non è ammessa al bonus. Lo sono, invece, tutte le spese per imposta di bollo sostenute per la frequenza di corsi di studio e per il conseguimento dei corrispondenti titoli (ad esempio, l’imposta di bollo per l’iscrizione all’appello di laurea) che, per tale ragione, andranno indicate nel campo “Totale spese sostenute nell'anno solare per l'imposta di bollo al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare”.
Per quanto concerne, invece, le spese sostenute per l’accesso (o il tentato accesso) ai corsi di studio, le Entrate hanno ammesso alla detrazione anche le spese per test a cui non è seguita un’immatricolazione e le spese sostenute nel caso particolare di sostenimento del test anticipato da parte di studenti iscritti al quarto anno della Scuola Superiore. Le stesse andranno indicate nel campo “Totale spese sostenute nell'anno solare per il sostenimento di test d'accesso o valutazioni di carriera finalizzate all’ammissione al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare”.
 Un’ultima precisazione fornita dall’Agenzia riguarda il campo relativo alla “Regione o Provincia autonoma in cui è erogato il corso”: in esso andrà indicato il luogo in cui è erogato fisicamente il corso. “Quindi – è precisato nelle FAQ-  se questo luogo è situato in una Regione o Provincia Autonoma diversa da quella in cui ha sede l’Università, va indicata la prima. Diverso è il caso dell’università telematica: in questo caso, infatti, va sempre indicata la Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede l’Università”.

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