OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO AL CATASTO FABBRICATI
Il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011) obbliga i proprietari di fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni, a registrare gli stessi al Catasto Fabbricati tramite la procedura DOCFA.
L’Agenzia delle Entrate ha inviato la comunicazione bonaria a tutti quei proprietari di immobili rurali non ancora iscritti al Catasto Fabbricati, per sollecitarli alla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte.
Una nota dell’Agenzia ricorda che sono 800mila i proprietari di fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni per questo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. l’elenco dei fabbricati rurali non ancora censiti che risultano quindi irregolari.
Il comunicato ricorda che la legge 214/2011 (Salva Italia) aveva già previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto Terreni, di dichiararli al Catasto Fabbricati.
L’avviso bonario consente di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione.
Nel caso in cui l’avviso ricevuto dall’Agenzia dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia, compilando l’apposito modello di segnalazione allegato all’avviso o utilizzando il servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia.
Spetta ovviamente ad un professionista tecnico abilitato la redazione e la presentazione dell’atto di aggiornamento cartografico, tramite la procedura PREGEO e la dichiarazione di aggiornamento al Catasto Fabbricati tramite la procedura DOCFA.
Non tutti gli immobili rurali sono oggetto di questo obbligo. Esiste infatti un elenco di immobili per i quali questo vincolo non sussiste e cioè quei fabbricati che non sono in grado di produrre reddito (art. 3, comma 3, D.M. 02/01/1998, n. 28):
2.Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
3.Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura;
4.Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
5.Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
6.Fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
7.Fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
In questi casi l’Agenzia raccomanda comunque di presentare una specifica segnalazione, utilizzando l’apposito modulo da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente. I servizi di presentazione delle segnalazioni sono sempre gratuiti.
Chi risponderà agli avvisi dell’Agenzia presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale beneficerà, dell’istituto del ravvedimento operoso, risparmiando notevolmente sulle sanzioni: verserà infatti un importo di soli 172 euro (pari ad 1/6 del minimo), anziché quello spettante compreso tra i 1.032 e gli 8.264 euro.
Il successivo comma 14-quater dell’art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’obbligo di dichiarazione, stabilendo che in tal caso gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedano, con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato, ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (sulla base del disposto di cui all’art. 1, commi 336 e seguenti, della L. 30/12/2004, n. 311).
Nel caso dei fabbricati ex rurali bisogna specificare che, si tratti di fabbricati destinati ad abitazione o a deposito di strumenti necessari all’attività agricola, viene attribuito il classamento in una delle categorie catastali previste.
Oltre ai fabbricati rurali, devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto Terreni con le seguenti destinazioni:
1.Fabbricato promiscuo
2.Fabbricato rurale diviso in subalterni
3.Porzione da accertare di fabbricato rurale
4.Porzione di fabbricato rurale
5.Porzione rurale di fabbricato promiscuo
Nel caso fossi il destinatario dell’avviso bonario, il nostro Studio si occuperà per te di effettuare l'accatastamento del fabbricato rurale tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e anche il Lunedì, Mercoledì e Venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00
Vieni a trovarci in Via Mario Levante, 67 Castelbuono (PA).

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