Ecco chi e quanto dovrà pagare Imu e Tasi entro il 16 giugno
Sono più di 18 milioni i proprietari di immobili chiamati alla cassa entro venerdì 16 giugno per l’acconto di Imu e Tasi. La prima rata può essere calcolata prendendo come riferimento le aliquote e le agevolazioni deliberate per l’anno precedente, anche se nulla vieta ai contribuenti di applicare eventuali delibere più favorevoli per quest’anno approvate dai Comuni. Vietata, invece, è l’ipotesi di aumenti della tassazione, perché la legge di Bilancio per il 2017 ha riproposto lo stop ai rincari già operativo l’anno scorso.
L’Imu è dovuta dal possessore (cioè chi ha la proprietà o altro diritto reale) di immobili, escluse le abitazioni principali, i terreni agricoli di coltivatori diretti e Iap, quelli ricadenti in aree montane e quelli ubicati nelle isole minori.
La Tasi è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di fabbricati e di aree edificabili (sono esclusi, quindi, tutti i terreni agricoli). Dal primo gennaio 2016 non è dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Questa esenzione, già prevista dal 2013 per l’Imu, è stata introdotta per la Tasi dalla legge di stabilità 2016.
La Tasi è dovuta solo sui fabbricati e sulle aree edificabili, quindi sono sempre esclusi i terreni agricoli. Sono esentati dall’Imu, invece, i terreni agricoli degli imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, quelli ricadenti in aree montane e quelli ubicati nelle isole minori. Negli altri casi, il loro valore imponibile si determina moltiplicando 135 per il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento.
L’esenzione dalla Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale non vale solo per il “possessore” dell’unità immobiliare (cioè chi ha la proprietà o altro diritto reale), ma anche per l’utilizzatore (o detentore) che destina l’unità ad abitazione principale. Quindi in quest’ultimo caso l’inquilino non paga la Tasi, mentre il possessore deve versare l’imposta nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015 (il 90% se questa non è stabilita), ma non deve versare la parte non a carico dell’inquilino.
Come per l’Imu, anche per la Tasi, l’abitazione principale è l’immobile dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’esonero dalla Tasi (come per l’Imu) si estende anche alle pertinenze asservite all’abitazione principale (al massimo tre unità immobiliari, ciascuna appartenente a una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7).
Imu e Tasi possono essere pagate utilizzando indifferentemente il modello F24 o il bollettino postale. In entrambi i casi è sempre ammessa la modalità telematica per qualsiasi importo, e allo stesso modo non ci sono limitazioni per i bollettini cartacei agli sportelli.
L’imponibile dell’Imu coincide con quello della Tasi. La base è pari al risultato della moltiplicazione tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il relativo coefficiente:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione di A/10;
140 per il gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;
80 per A/10 e D/5; 65 per D, tranne D/5;
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Fonte: ilsole24ore
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